Articolo 100 Criteri per l’imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori secondo i seguenti criteri:

a) per ciascuna categoria, la somma degli importi attribuiti al consorzio e ai singoli consorziati esecutori non può superare l’importo certificato di oltre il trenta per cento. Per le categorie a qualificazione obbligatoria la somma degli importi attribuiti non può superare l’importo certificato di oltre il quaranta per cento;

b) l’importo massimo utilizzabile dal consorzio o dall’insieme dei consorziati esecutori, in ciascuna categoria equivale all’importo certificato.