Articolo 125 Diniego e decadenza dell’attestazione di qualificazione del contraente generale

1. Il sistema di qualificazione non rilascia l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione o dichiarazioni false in relazione ai requisiti di ordine generale o speciale, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica classifica richiesta.

2. Il sistema di qualificazione dichiara la decadenza dell’attestazione di qualificazione qualora accertino che la stessa sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti dal codice e dal presente regolamento, oppure che sia venuto meno il possesso dei predetti requisiti ovvero nel caso di cui all’articolo 119, comma 3, lettera

a) . A tal fine le imprese comunicano al sistema di qualificazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa conoscenza, le variazioni dei requisiti generali e del requisito dell’adeguato organico tecnico e dirigenziale. La decadenza dell’attestazione è dichiarata anche nel caso in cui il sistema di qualificazione accerti che la stessa è stata rilasciata sulla base di documentazione o dichiarazioni false.

3. Il diniego e la decadenza dell’attestazione sono dichiarati all’esito di un procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento è avviato entro dieci giorni dall’accertamento della carenza dei requisiti e si conclude entro 30 giorni dall’avvio.

4. Qualora il sistema di qualificazione disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, lo stesso provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 108, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice.