Articolo 179 Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese fino ad individuare i motivi di tale discordanza ed apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le proprie proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.