Articolo 19 Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Nei casi disciplinati dall’articolo 23, comma 5 del codice, in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato in due fasi successive, nella seconda fase il progettista sviluppa i contenuti del DOCFAP, secondo le indicazioni del quadro esigenziale e del DIP, nonché secondo quanto previsto nel presente articolo e negli articoli da 20 a 25. Qualora nel DOCFAP siano state analizzate più soluzioni progettuali alternative, il progettista, nella seconda fase, sviluppa esclusivamente la soluzione progettuale che è stata prescelta e approvata dalla stazione appaltante. In tal caso, nella relazione generale di cui all’articolo 20 sono riepilogate le alternative progettuali prese in considerazione nel DOCFAP e quest’ultimo documento, con il relativo atto di approvazione da parte della stazione appaltante, è allegato agli elaborati del progetto di fattibilità.

2. Nei casi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in un’unica fase, il progettista analizza le possibili alternative progettuali, ove esistenti, come specificato all’articolo 20, comma 1, lettera e) , al fine di valutare quale sia la soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi dovrà sviluppare esclusivamente la soluzione prescelta, valutata la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, secondo quanto indicato nel presente articolo e negli articoli da 20 a 25.

3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato sulla base degli esiti di rilievi, studi specialistici, indagini e prove di cui all’articolo 11, della verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 22, qualora pertinenti.

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, secondo quanto disposto all’articolo 23, e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, nonché l’elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi che amministrativi. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti sull’incolumità pubblica e sui beni, tiene conto altresì, ove necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da pericoli naturali ed antropici.

6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale, di cui all’articolo 20;

b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 21;

c) eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica:

1) per il primo aspetto con riferimento allo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relativi allegati, oppure studio di impatto ambientale, secondo quanto precisato all’articolo 22;

2) per il secondo aspetto, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;

e) calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto, di cui all’articolo 24; piano economico e finanziario di massima, ove pertinente;

f) elaborati grafici relativi all’ intervento, di cui all’articolo 23;

g) cronoprogramma di massima, che, in coerenza con quanto indicato all’articolo 4, comma 4, lettera n), rappresenti mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo svolgimento;

h) capitolato prestazionale, di cui all’articolo 25;

i) piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da acquisire, ove pertinente;

l) prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al comma 8;

m) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi previsti dalla legislazione vigente;

n) elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.

7. L’elaborato di cui al comma 6, lettera l) contiene almeno:

a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;

2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate.

b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all’articolo 24.

8. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica stabiliti dal codice, il progetto deve comprendere tutte le informazioni necessarie per formulare l’offerta e deve essere corredato, oltre che dagli elaborati elencati ai commi 6, 7 e 8, anche dai seguenti elaborati:

a) schema di contratto redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 48. Lo schema di contratto prevede, tra l’altro, che il concorrente indichi, al momento dell’offerta, i tempi per la redazione del progetto definitivo e dell’esecutivo, nonché le modalità di controllo, da parte della stazione appaltante, del rispetto della coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) capitolato prestazionale d’appalto redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 49, comma 3, che costituisce allegato allo schema di contratto e che sostituisce il capitolato prestazionale di cui al comma 6, lettera h), del presente articolo;

c) rilievi plano-altimetrici delle aree e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato contorno;

d) piano economico-finanziario e la specificazione del servizio e della gestione, nei casi di cui all’art. 183, comma 15, del codice;

e) cronoprogramma articolato secondo quanto indicato all’articolo 45;

f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del codice.

9. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’opera o dell’intervento da realizzare, indica nel bando di gara per l’affidamento dell’attività di progettazione, o di progettazione e realizzazione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli specifici elaborati progettuali necessari per la redazione del progetto di fattibilità sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

10. Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 152, comma 4 del codice, l’amministrazione che bandisce il concorso pone a disposizione dei concorrenti i seguenti elaborati:

a) gli studi specialistici di cui all’articolo 21;

b) l’inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, ove pertinenti; nel caso di interventi sull’esistente, il rilievo di massima delle aree o delle opere su cui viene effettuato l’intervento, corredato da una relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli stessi, che riporti gli esiti delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento;

c) il piano particellare di esproprio.

11. Nei concorsi di progettazione di cui alla parte II, titolo VI, CAPO IV, del codice, limitatamente ai casi in cui viene richiesto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa esclusivamente gli elaborati di cui all’articolo 18, comma 5, lettere a), b), d), e) e g) relativi alla propria proposta progettuale. Tali elaborati possono variare in relazione alla tipologia delle opere in progetto.