Articolo 21 Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità, corredata da indagini e studi specialistici, secondo quanto indicato all’articolo 18, comma 7, riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel quadro esigenziale e nel DIP;

b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell’intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l’opera; sulla base di tali risultanze gli studi specialistici dovranno definire, in dettaglio, le ulteriori indagini e prove da eseguirsi nel successivo livello progettuale, al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto;

c) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;

d) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera;

e) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all’efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei materiali;

f) esclusivamente per interventi relativi a infrastrutture del servizio idrico integrato, gli studi specialistici di cui alla lettera b) contengono altresì indagini mirate alla quantificazione dei carichi idraulici ed inquinanti da convogliare nei collettori fognari e trattare negli impianti, la cui presenza ha influenza diretta sulla tipologia, sul dimensionamento e sui costi, sia di investimento che di esercizio, delle opere.

2. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita ai seguenti aspetti della progettazione, ove pertinenti:

a) geologia, idrogeologia, pedologia, idrologia, idraulica, geotecnica e sismica;

b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso e paesaggistica o nello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto all’articolo 22;

d) vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale ed ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

e) archeologia, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25 del codice, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

f) censimento delle interferenze esistenti, ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

g) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;

h) architettura e aspetti funzionali dell’intervento;

i) strutture;

l) impianti, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale ed anomalo e nel loro esercizio;

m) sicurezza antincendio, in relazione agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali;

n) prime indicazioni sulle misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ai fini della stesura dei piani di sicurezza, secondo quanto precisato all’articolo 18, comma 2;

o) espropri.

3. Salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene, oltre agli elaborati di cui ai commi 1 e 2 che risultino pertinenti al tipo di intervento da eseguire, i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti;

b) relazione inerente le indagini e prove effettuate, relative sia alle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati;

c) relazione sugli eventuali approfondimenti di indagini o di conoscenza rinviati al livello del progetto definitivo;

d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell’intervento;

e) dettagliato resoconto in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’ opera su cui viene effettuato l’intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire; analisi dello stato di consistenza e funzionalità; resoconto in merito allo stato di conservazione dell’opera, nonché alle indagini e prove effettuate ed agli esiti della diagnostica; in funzione del tipo d’intervento, le indagini per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell’opera che si sviluppano nel sottosuolo;

f) descrizione dell’intervento da eseguire, che riporti almeno:

1) la tipologia dell’intervento;

2) la finalità dell’intervento;

3) la specifica tecnica di esecuzione;

4) l’impatto sull’esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene ed alle sue attuali condizioni di utilizzo;

5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;

6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l’esercizio durante la realizzazione dell’intervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.