Articolo 224 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici

art. 261 d.P.R. n. 207/2010; parte IV, punto 2.2.3, e parte II, punto 3.1, linee guida ANAC n. 1

1. I servizi di cui all’articolo 215il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 157, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 230.

2. I servizi di cui all’articolo 215 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, secondo periodo, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell’articolo 230.

3. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia pari o superiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titoli II, III e IV, codice.

4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 31, comma 11, del codice il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni dell’articolo 36 del codice.

5. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 226, comma 1, lettere a), b), d) ed e), sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede, in relazione alla specifica gara, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

6. Il requisito di cui all’articolo 226, comma 1, lettera c), non è frazionabile.

7. Ai consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti di cui al comma 5.

8. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi stabili, i requisiti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere a) , b), d) ed e), posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o al consorzio, sono utilizzati limitatamente alla quota di partecipazione al raggruppamento o al consorzio.

9. La stazione appaltante individua il soggetto responsabile della predisposizione della relazione geologica tramite:

a) affidamento del solo servizio di predisposizione della relazione geologica;

b) richiesta della presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale:

1) componente di un’associazione temporanea;

2) associato di una associazione tra professionisti;

3) socio, amministratore, o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

4) dipendente del soggetto offerente;

5) consulente su base annua, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.