Articolo 261 Verifica di conformità in corso di esecuzione

1. Sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, di cui all’articolo 270, la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all’entità della fornitura o del servizio. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi:

a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

2. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione, sono invitati ai controlli l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione ed è redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità è invitato un rappresentante della stazione appaltante.

3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.