Articolo 267 Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità

1. Ricevuto il certificato di conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo trasmette all’esecutore,

il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto incaricato della verifica, le eventuali contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di conformità.

3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall’esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di conformità.