Articolo 63 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione e requisiti riferiti alla compagine societaria

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA che:

a) si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui alla lettera a);

c) hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

d) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

2. Il capitale sociale delle SOA deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato.

3. Il patrimonio netto costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.