Articolo 66 Preclusioni e limitazioni all’assunzione della qualità di socio.

1. Non possono acquisire la qualità di socio, diretto o indiretto, di una SOA:

a) i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) d), e), f) e g), h), i), n),o),q), t), z) del codice;

b) gli organismi di certificazione che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

c) i soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici di lavori, di cui all’articolo 45 del codice;

d) i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche tramite società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, attività di consulenza o promozionale in favore dei soggetti individuati alla lettera c);

e) i soggetti che possono essere affidatari di servizi di progettazione, le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all’articolo 46 del codice.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera d), le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni delle SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale di ciascuna SOA e nella misura massima del dieci per cento del capitale per ognuna delle associazioni. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate al capitale sociale delle SOA, la partecipazione delle associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in eguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa.