Articolo 77 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione

1. In caso di violazione, da parte delle SOA, delle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera f), del codice si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo 213, comma 13, e, nei casi più gravi, le sanzioni della sospensione e della decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione.

2. Alle SOA si applica la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 213, comma 13, del codice fino a un massimo di 25.000 euro nei casi di:

a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC di chiarimenti e integrazioni della documentazione presentata ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, commi 2 e 3, 65, commi 4 e 6, 67, comma 9, 70, comma 2, e 74, commi 3 e 6, nonché mancato rispetto delle comunicazioni richieste dall’ANAC ai fini del conseguimento del nulla osta all’acquisizione di partecipazioni azionarie e all’aumento di capitale sociale a titolo oneroso nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione della sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sul possesso dei requisiti di cui alla parte I, titolo II, entro quindici giorni dalla loro conoscenza;

d) violazione degli obblighi di conservazione e messa a disposizione della documentazione di cui all’articolo 83.

3. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 74 commi 1, 2 e 6;

c) violazioni accertate a seguito delle verifiche previste dall’articolo 76, commi 2 e 3;

d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di comunicazione e di accessibilità dei dati richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5;

e) mancata richiesta di nulla osta di cui all’articolo 67, comma 3;

f) inosservanza delle prescrizioni in ordine ai tempi e ai criteri di svolgimento della verifica triennale previsti dall’articolo 96;

g) inadempimento a quanto previsto dall’articolo 90, comma 5;

h) inadempimento degli obblighi di comunicazione e di raccolta, archiviazione e messa a disposizione con modalità informatizzate dei dati previsti dal presente regolamento e richiesti dall’ANAC per finalità di vigilanza e indicati nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:

a) da un mese fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2, dopo una precedente sanzione;

b) da duecentoquarantuno giorni a un anno, in caso di più violazioni di cui ai commi 2 e 3, o di nuova violazione del comma 3 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 2, o viceversa;

c) da uno a due anni, in caso di più violazioni di cui al comma 3, o di nuova violazione di cui al comma 3, dopo una precedente sanzione.

5. Si applica la sanzione della decadenza:

a) in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni;

b) nel caso di nuova violazione dopo quattro precedenti sospensioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a duecentoquaranta giorni.

6. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 5, in caso di:

a) venir meno dei requisiti generali e di indipendenza di cui agli articoli 63, 64, 65, 66 e 74, comma 5;

b) venir meno dei requisiti tecnici di cui all’articolo 69;

c) presenza di soci occulti;

d) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

e) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;

f) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8;

g) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione;

7. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni è svolto secondo le indicazioni contenute in atti dell’ANAC adottati ai sensi dell’articolo 213, comma 13, del codice ed è finalizzato ad accertare l’imputabilità alla SOA della condotta contestata.

8. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di una SOA, le attestazioni rilasciate alle imprese restano valide a tutti gli effetti. La SOA è tenuta ad adottare le procedure indicate dall’Autorità nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5, al fine di informare le imprese attestate e consentire alle stesse le azioni opportune per mantenere la continuità dell’attestazione.