Articolo 92 Criteri di accertamento dei lavori eseguiti all’estero

1. L’impresa che intenda utilizzare i lavori eseguiti all’estero ai fini della qualificazione fornisce alla SOA incaricata la seguente documentazione, sottoscritta da un tecnico abilitato:

a) il documento comprovante i lavori eseguiti rilasciato dal committente estero secondo la normativa ivi vigente;

b) attestazione sulla esistenza del committente e sulla presenza dell’impresa e degli eventuali subappaltatori sul territorio straniero nel periodo di esecuzione del contratto rilasciata dalla rappresentanza diplomatica all’estero;

c) per i contratti con un committente pubblico, elementi relativi all’aggiudicazione ed esecuzione del contratto, quali bando di gara, contratto, fatture, progetto, collaudo;

d) per i contratti con un committente privato, gli atti autorizzati previsti e la documentazione contabile e fiscale;

e) documentazione o dichiarazione da cui risulti il buon esito dei lavori svolti nonché i lavori eseguiti nelle diverse categorie, il loro ammontare e i tempi di esecuzione;

f) documentazione o dichiarazione da cui risultino i soggetti che hanno eseguito i lavori in subappalto o subaffidamento, l’ammontare di tali lavori e i tempi di esecuzione.

2. Qualora la documentazione sia presentata in lingua diversa dalla lingua italiana, inglese, francese o spagnola è accompagnata dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

3. La SOA verifica la corrispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto alla documentazione presentata a corredo e segnala eventuali difformità all’ANAC per le valutazioni di competenza. In caso di difformità, tale documentazione non è utilizzabile ai fini della qualificazione. La SOA verifica la veridicità e autenticità della documentazione presentata avvalendosi dell’ausilio delle rappresentanze diplomatiche all’estero.

4. L’impresa che abbia eseguito i lavori all’estero per il tramite di un’autonoma entità di diritto locale da esso controllata o collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile può utilizzare i lavori eseguiti ai fini della propria qualificazione nel caso in cui la legislazione del Paese in cui i lavori sono svolti imponga la costituzione di una società nazionale per l’esecuzione dei lavori sul proprio territorio oppure tale modalità operativa apporti effettivi vantaggi in termini di maggiore competitività o di facilitazione nella partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che dimostri il trasferimento delle competenze acquisite, ad esempio mediante la direzione dei lavori. L’utilizzo dei lavori eseguiti dall’impresa estera controllata o collegata è annotata nel casellario informatico di cui all’articolo 213, comma 10, del codice a cura della SOA che rilascia l’attestazione all’impresa italiana. L’annotazione è inserita sia in capo all’impresa esecutrice che in capo all’impresa che si avvale dei lavori e preclude l’utilizzo dei lavori stessi ai fini della qualificazione da parte dell’impresa estera che li ha eseguiti e di altre società sue controllanti, collegate o aventi causa in forza di atti di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda. In tali casi la SOA verifica, oltre al possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione in capo all’impresa attestanda, che il fatturato dell’entità locale sia recepito nel bilancio consolidato dell’operatore economico e che tale bilancio sia certificato da primaria società di revisione.