Articolo 98 Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:

a) l’impresa subappaltatrice utilizza, per la qualificazione, il quantitativo delle lavorazioni eseguite nelle categorie di cui all’allegato A indicate nel CEL emesso secondo le indicazioni contenute nell’articolo 105, comma 22, del codice. Il CEL riporta, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguiti dalle medesime anche se non indicate nel bando di gara;

b) l’impresa affidataria utilizza i lavori eseguiti direttamente.

2. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.