Articolo 99 Consorzi stabili e reti d’impresa, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane

1. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al CAPO II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’articolo 105 del codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

2. La qualificazione dei consorzi stabili è ottenuta sulla base dei requisiti maturati dalle singole consorziate ed è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. A tale qualificazione possono essere sommati i requisiti eventualmente maturati in proprio dal consorzio. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che il consorzio o almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica IX e almeno due con classifica VII o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VIII. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la qualificazione risultante dalla somma dei requisiti di cui sopra non coincida con una delle classifiche di cui all’articolo 80, comma 2, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.

3. La qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate è attribuita a seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti delle singole imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche di cui all’articolo 86, comma 7, mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; il requisito relativo all’organico medio annuo di cui all’articolo 86, comma 9, attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

5. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

6. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati; l’attestazione di qualificazione di questi ultimi riporta la segnalazione di partecipazione al consorzio stabile.

7. Le SOA che hanno rilasciato l’attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l’obbligo di comunicare, entro sette giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.

8. La durata dell’attestazione di qualificazione di un consorzio stabile è quella indicata all’articolo 84, comma 11, del codice; nel caso in cui l’attestazione di uno dei consorziati scada prima dei tre anni ovvero dei cinque anni, scadenza intermedia, come pure nei casi di variazione di classifica o di categorie delle attestazioni dei consorziati o di variazione dei soggetti consorziati qualora esse comportino una riduzione della qualificazione posseduta, il consorzio richiede alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.

9. L’attestazione di un consorzio stabile riporta la data di scadenza intermedia qualora essa sia precedente a quella di verifica triennale e, per le attestazioni rilasciate in sede di verifica triennale o dopo la suddetta verifica, qualora la scadenza intermedia sia precedente alla scadenza quinquennale dell’attestazione.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese aderenti al contratto di rete alle condizioni indicate dall’articolo 48, comma 14, del codice. Ai fini previsti all’articolo 112, i consorzi e le imprese di rete comunicano all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni della composizione del consorzio o della rete.

11. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono qualificati sulla base dei propri requisiti. Si applica il comma 4.