Art. 236 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica

1. Ai fini dell'articolo 141, comma 6, del codice, sono definiti:

a) lavori di particolare complessità tecnica: quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;

b) lavori di grande rilevanza economica: quelli di importo superiore a 25 milioni di euro.

2. Per i lavori di cui al comma 1 il collaudo é effettuato sulla base della certificazione di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo dei lavori non inferiore al cinque per cento.