Art. 256 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria

1. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254.