Art. 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Alla data e all'ora preventivamente fissate nell'invito, i concorrenti presentano per via elettronica le offerte migliorative con i nuovi prezzi o i nuovi valori in ordine agli elementi e secondo le modalità e condizioni indicati nel bando o nel capitolato.

2. L'invito all'asta indica oltre alla durata massima dell'asta elettronica, il “tempo base” ovvero quel periodo di tempo a partire dal recepimento dell'ultima offerta migliorativa, entro il quale, se non sono effettuate ulteriori offerte migliorative da parte di almeno uno dei partecipanti all'asta, la stessa si ritiene conclusa prima del raggiungimento della durata massima stabilita.

3. Nel caso vengano effettuate delle offerte migliorative entro il tempo base, l'asta continua fino a cinque minuti prima della fine del tempo stabilito dall'invito per la durata massima dell'asta. Raggiunto questo termine, i concorrenti sono avvisati dal sistema della possibilità di effettuare, da quel momento ed entro la durata massima dell'asta, soltanto un eventuale ultimo rilancio.

4. Durante la fase dell'ultimo rilancio, i concorrenti non sono in grado di visualizzare la propria posizione in classifica e le offerte degli altri operatori economici. Tali informazioni sono visualizzate al termine dell'asta.

5. Nel caso di gara suddivisa in più lotti, ovvero nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, qualora le caratteristiche della gara lo richiedano anche in ragione della presenza di un rilevante numero di parametri di offerta e di una conseguente maggiore complessità nella formulazione dell'offerta, la stazione appaltante può prevedere nel bando, in luogo di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, che la seduta dell'asta elettronica si svolga secondo intervalli temporali successivi in ciascuno dei quali può essere presentata una sola offerta. La durata ed il numero massimo degli intervalli temporali sono definiti secondo le modalità previamente fissate nell'invito.

6. Le stazioni appaltanti possono prevedere, in considerazione delle caratteristiche della procedura di gara, delle variazioni secondo intervalli minimi e massimi per i nuovi prezzi o per i nuovi valori da presentare con le offerte migliorative. ]