Art. 72 Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione

[1. Al fine di garantire un'efficace azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione e di armonizzare i relativi flussi informativi, tutti i soggetti deputati a svolgere l'attività di vigilanza suddetta garantiscono la circolazione delle informazioni e dei dati in forma esclusivamente telematica, a tal fine rilevanti, nei confronti degli altri soggetti titolari di analoga competenza, con forme e modalità tecniche fissate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità.]

articolo non ammesso al visto della Corte dei conti