Art. 102 commi 8 e 3

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC.

Disciplina e definisce le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Individua i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine del collaudo finale può essere elevato sino ad un anno.