Art. 196 comma 2 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Decreto 7 dicembre 2017 n. 567) - SERVIZI DI SUPPORTO PER COLLAUDO GRANDI OPERE

«Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.»

(GU n.12 del 16-1-2018)

[In vigore dal 31-1-2018]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 196, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, di seguito «Codice», il quale dispone che per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di supporto e di indagine da parte di soggetti specializzati nel settore i cui oneri sono posti a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore, con modalità e limiti di spesa stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. 4500 del 25 settembre 2017;

Decreta:



Art. 1 Modalità e limiti di spesa per l'affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all'art. 196, comma 2, del Codice

1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell'emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.

2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d'interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.

3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.

4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.



Art. 2 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.



Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 dicembre 2017

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 4641