Art. 215 comma 2

Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Attribuisce nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio dei ministri.

Disciplina la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché disciplina la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.