Articolo 107 Attestazione a seguito di trasferimento di azienda in casi particolari

1. Nel caso in cui sia richiesta l’attestazione di qualificazione da parte di un’impresa avente causa che abbia acquisito l’azienda o un suo ramo da un’impresa fallita, l’utilizzo, da parte dell’impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all’impresa dante causa è subordinato al previo accertamento che il complesso aziendale ceduto sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi dell’impresa dante causa.

2. La verifica dell’integrità del complesso aziendale trasferito è condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 105, comma 3, avvalendosi dell’inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l’eventuale assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di fallimento o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato.

3. L’irrogazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 80, comma 5, lettera g), del codice nei confronti dell’impresa dante causa comporta l’impossibilità, per l’impresa avente causa, di avvalersi dei requisiti maturati dall’impresa colpita dalla sanzione per l’intera durata del periodo interdittivo. Resta ferma la possibilità, per l’impresa avente causa, di conseguire l’attestazione avvalendosi dei soli requisiti maturati in proprio o provenienti da soggetto diverso dall’impresa sottoposta a sanzione interdittiva.

4. Qualora nei confronti dell’impresa dante causa sia pendente un procedimento ai sensi dell’articolo 112, comma 2, secondo periodo del presente regolamento o dell’articolo 84, comma 4-bis, del codice, la SOA che ha sottoscritto un contratto di attestazione con l’impresa avente causa è tenuta ad a comunicare all’impresa la pendenza del procedimento e gli eventuali effetti sulla possibilità di utilizzare i requisiti di qualificazione. Tale comunicazione deve risultare agli atti del fascicolo virtuale dell’impresa di cui all’articolo 69, comma 3.

5. In caso di affitto di azienda o di un suo ramo l’operatività della causa interdittiva a carico dell’impresa affittante non consente all’impresa affittuaria di proseguire nell’utilizzo dei requisiti speciali oggetto di affitto durante il periodo di interdizione. Le SOA, al verificarsi di tale circostanza, avviano la verifica di cui all’articolo 112, comma 2, invitando l’impresa affittuaria a integrare i propri requisiti, pena il ridimensionamento o la decadenza dell’attestazione.