Articolo 109 Oggetto dell’avvalimento

1. La possibilità, per l’impresa ausiliata, di avvalersi dei requisiti di altri soggetti è subordinata all’effettiva messa a disposizione, in suo favore, delle corrispondenti risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria per tutto il tempo necessario all’esecuzione del contratto. Le risorse oggetto dell’avvalimento sono dettagliatamente individuate nel contratto di avvalimento.

2. Qualora non sia possibile una precisa individuazione dei mezzi e delle risorse a questi correlati, il contratto di avvalimento deve prevedere l’effettiva messa a disposizione del complesso organizzato di beni e risorse costituenti l’organizzazione aziendale globalmente considerata o un suo ramo inteso come unità organizzativa funzionalmente autonoma. L’impresa ausiliaria può continuare ad utilizzare il complesso della sua organizzazione aziendale purché l’esecutore abbia in qualunque momento la possibilità di acquisire la disponibilità materiale di qualsiasi risorsa di cui abbia necessità per l’esecuzione del contratto. Tale condizione risulta espressamente dal contratto di avvalimento.

3. È consentito l’avvalimento della certificazione di qualità a condizione che siano messi a disposizione dell’impresa ausiliata, in relazione all’esecuzione dell’appalto, le risorse e l’apparato organizzativo dell’impresa ausiliaria in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.