Articolo 10 Indagini di mercato

1. Per l’individuazione degli operatori economici da invitare o ai quali chiedere un preventivo ovvero da consultare nelle procedure di cui all’articolo 36 del codice, le indagini di mercato sono svolte nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Per l’individuazione dei soggetti interessati, la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente fatta salva la possibilità di ricorrere ad altre forme di pubblicità anche aggiuntive. La durata della pubblicazione dell’avviso è, di regola, stabilita in quindici giorni.

2. L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità di comunicazione con la stazione appaltante.

3. Se il numero degli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato è superiore a quello previsto nell’avviso, la stazione appaltante procede all’individuazione degli operatori economici sulla base di criteri previamente indicati nell’avviso, quale ad esempio il sorteggio, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

4. Per gli affidamenti di cui all’articolo 36 comma 2, lettera a), del codice, ove la stazione appaltante intenda procedere alla consultazione degli operatori economici, nonché delle lettere b) e c), del codice, le indagini di mercato si svolgono con modalità semplificate senza la pubblicazione prevista dal comma 1.

5. Le stazioni appaltanti possono svolgere le indagini di mercato anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice, o del proprio mercato elettronico o di quello delle centrali di committenza.