Articolo 117 Requisiti di ordine speciale del contraente generale

1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione del contraente generale sono:

a) idoneità professionale;

b) adeguata capacità economica e finanziaria;

c) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

d) adeguato organico tecnico e dirigenziale.

2. L’idoneità professionale è dimostrata dall’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e secondo quanto indicato dall’articolo 83, comma 3, del codice.

3. L’adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata dalla cifra d’affari triennale convenzionale consolidata in lavori non inferiore a cinquecento milioni di euro per la classifica I, mille milioni di euro per la classifica II e milletrecento milioni di euro per la classifica III, determinata calcolando il rapporto tra il patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile eventualmente integrato da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante, e la cifra di affari annuale media consolidata in lavori relativa all’attività diretta e indiretta, risultante dai bilanci consolidati dell’ultimo triennio e eventualmente comprendente le attività di progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell’ambito della realizzazione di un’opera affidata all’impresa. Ove il rapporto sia inferiore al venti per cento, la cifra d’affari triennale consolidata in lavori viene convenzionalmente ridotta, fino a riportare il rapporto al venti per cento; ove superiore, la cifra di affari triennale consolidata in lavori è incrementata convenzionalmente di tanti punti quanto è l’eccedenza rispetto al venti per cento, con il limite massimo di incremento del cinquanta per cento.

4. L’adeguata idoneità tecnica e organizzativa è dimostrata:

a) dall’esecuzione, nell’ultimo decennio, anche con qualsiasi mezzo, di un lavoro di importo non inferiore al quaranta per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta. Per lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono quelli aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del committente, con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi, nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate. Possono essere altresì valutati tutti i lavori, ivi compresi quelli oggetto di una concessione di lavori o di un contratto di partenariato pubblico privato affidati secondo le procedure di cui alla parte III o IV del codice dei contratti pubblici.

b) I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati nel decennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso decennio. Per i lavori iniziati prima del decennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. L’ammissibilità dei lavori eseguiti all’estero viene effettuata sulla base della documentazione di cui all’articolo 92, comma 1 e del comma 3, primo periodo; il riferimento ivi contenuto alla SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se i lavori sono già stati ritenuti ammissibili da una SOA, il sistema di qualificazione, ai fini istruttori e limitatamente ai documenti di interesse, accede al pertinente fascicolo virtuale di cui all’articolo 69, comma 3.

5. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale è dimostrato da:

a) la presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non inferiore a quindici unità per la classifica I, venticinque unità per la classifica II e quaranta unità per la classifica III;

b) la presenza in organico di direttori tecnici, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza acquisita in qualità di responsabile della condotta dei lavori, responsabile di cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la classifica I, a cinquanta milioni di euro per la classifica II e a sessanta milioni di euro per la classifica III, in numero non inferiore a tre unità per la classifica I, a sei unità per la classifica II e a nove unità per la classifica III; gli stessi soggetti non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono, a tale fine, una dichiarazione di unicità di incarico.

c) l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione per le imprese di categoria superiore alla VII, ovvero la presenza in organico dello staff di progettisti di cui all’articolo 88, comma 1, nel numero minimo stabilito per le imprese di categoria superiore alla VII;

d) la presenza di almeno due direttori tecnici dotati di esperienza acquisita in qualità di responsabili di progetto di cui alla lettera b), ovvero dotati di adeguata competenza acquisita anche attraverso la frequenza, con superamento dell’esame finale, di corsi di formazione in materia di Project Management.