Articolo 122 Qualificazione dei consorzi stabili

1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della qualificazione del contraente generale è richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziate per la classifica I e non più di quattro consorziate per la classifica II e III. Le consorziate assumono responsabilità solidale per la realizzazione dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.

2. Per tali consorzi:

a) il requisito del sistema di gestione per la qualità aziendale, di cui all’articolo 115, comma 2, qualora non posseduto dal consorzio, è posseduto da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

b) i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 116 devono essere sono posseduti da ciascun consorziato e dal consorzio. Si applica l’articolo 116, commi 3 e 4, al consorzio e ai consorziati;

c) il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo alla cifra d’affari in lavori, di cui all’articolo 117, comma 3, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno.

3. Il requisito di idoneità tecnica e organizzativa, in termini di lavoro di punta, può essere dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi. Tale requisito può essere conseguito, alternativamente, con il più consistente lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti lavori realizzati da non più di tre consorziati.

4. All’aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro per la classifica III. Tale importo è ridotto del trenta per cento, qualora il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui all’articolo 117, comma 3, è superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito è superiore al quaranta per cento.

5. Il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di progetto, alla quale si applica il regime di responsabilità di cui all’articolo 194 del codice. Ove non si avvalga di tale facoltà, il consorzio stabile deve adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal bando, se quest’ultimo è superiore a quello di cui al comma 4.