Articolo 127 Cessione di immobili in cambio di opere

1. Ai sensi dell’articolo 191 del codice, il bando di gara prevede la cessione di immobili in cambio di opere, le offerte specificano:

a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;

b) se l’offerente ha interesse affinché un soggetto terzo, dallo stesso indicato, acquisisca la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;

c) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.

2. Nessun concorrente può presentare più offerte. La selezione della migliore offerta avviene valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 1, anche nei casi in cui le offerte pervenute riguardino esclusivamente l’esecuzione dei lavori.

3. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.