Articolo 131 Attività di asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato

1. L’asseverazione del piano economico-finanziario di cui agli articoli 165, comma 3, e 183, comma 9, del codice, effettuata da parte dei soggetti di cui all’articolo 183, comma 9, del codice, ivi comprese le società di revisione iscritte nel registro ai sensi dell’articolo 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39., nel rispetto dei principi di indipendenza ed imparzialità, consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali costi e ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di contratto.

2. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 1 deve avvenire almeno sui seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell’asseverazione:

a) prezzo che il concorrente intende chiedere all’amministrazione aggiudicatrice;

b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;

c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;

d) tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

e) durata prevista della concessione;

f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell’analisi dei profili di bancabilità dell’operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;

g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.