Articolo 134 Aggiudicazione al minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari

1. La lista delle lavorazioni e forniture, previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori è predisposta dalla stazione appaltante e allegata al bando di gara, all’avviso di gara o alla lettera di invito. Nella lista, composta da sette colonne, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

2. I concorrenti nell’offerta, unitamente agli altri documenti richiesti, inseriscono la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è confermato dal concorrente nel modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.

3. Per i contratti da stipulare a corpo ovvero in parte a corpo e in parte a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione; prima della formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l’esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. In seduta pubblica, si procede all’apertura dei plichi ricevuti, al contrassegno e all’autenticazione dei documenti e delle offerte in ciascun foglio e delle eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale e, sulla base dei ribassi espressi in lettere, si procede all’individuazione delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 2, del codice.

4. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.