Articolo 146 Attestazione dello stato dei luoghi

1. L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone l’avvenuta validazione del progetto, di cui all’articolo 26, comma 8 del codice, da parte del RUP, previa acquisizione dell’attestazione dello stato dei luoghi, trasmessa dal direttore dei lavori, in merito:

a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.