Articolo 155 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

1. Le somme a disposizione delle stazioni appaltanti, risultanti dal quadro economico allegato al progetto approvato, hanno le seguenti destinazioni:

a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

b) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;

c) rilievi accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista

d) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai sensi dell’art. 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice

e) imprevisti secondo quanto precisato al comma 2

f) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice

g) adeguamento dei prezzi, ove previsto nei documenti di gara, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) del codice;

h) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

i) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione, ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che devono essere svolte dal personale dipendente;

l) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice;

m) spese di cui all’art. 113, comma 4 del codice;

n) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

o) eventuali spese per pubblicità;

p) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato d’appalto, di cui all’art. 111, comma 1 bis del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;

q) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

r) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’art. 25, comma 12 del codice; s) somme per oneri di discarica;

t) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso; l’eventuale importo relativo agli oneri di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;

u) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo stabilito per legge espresso in percentuale del 2% del costo complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio ambientale;

v) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche ed integrazioni;

z) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui al del comma 1, lettera e) e ad eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al del comma 1, lettera a) non devono superare complessivamente l’aliquota del dieci per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 16, commi 3 e 4.