Articolo 161 Sommario del registro di contabilità

1. Può essere previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo.

2. Il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.