Articolo 176 Procedimento di collaudo e visite sopralluogo

1. Nel caso di incarico di collaudo in corso d’opera, una volta ricevuta la documentazione iniziale di cui all’articolo 172, l’organo di collaudo effettua preliminarmente un accurato esame della medesima documentazione, al fine di individuare l’eventuale presenza di criticità o irregolarità sia di tipo tecnico che amministrativo. In particolare l’organo di collaudo verifica dapprima la completezza degli elaborati progettuali nonché la corretta impostazione del progetto sotto il profilo architettonico, strutturale, impiantistico. Il procedimento di collaudo in corso d’opera prosegue con visite di sopralluogo in numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell’opera o dei lavori. Dopo aver ricevuto dal responsabile del procedimento la documentazione conclusiva attestante l’ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 172, l’organo di collaudo effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l’emissione del certificato di collaudo.

2. Nel caso di incarico ad opere o lavori eseguiti, l’organo di collaudo, ricevuta la documentazione complessiva di cui all’articolo 172, effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l’emissione del certificato di collaudo.

3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

4. Fissato il giorno della visita sopralluogo, l'organo di collaudo ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.

5. Per casi di particolare complessità il collaudatore può effettuare, secondo la sua discrezionalità tecnica e responsabilità, anche l’acquisizione dati da remoto con l’utilizzo delle tecnologie disponibili.

6. Specifiche visite di sopralluogo possono rendersi necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

7. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito processo verbale, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) il giorno della visita di collaudo;

b) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

c) una descrizione generale dell’andamento dei lavori e del rispetto dei termini contrattuali;

d) i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità degli eventuali saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei predetti saggi devono essere riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati nel verbale. Nel corso delle visite l’organo di collaudo prende altresì atto delle certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto, acquisendo copia dei documenti disponibili; ciò sia con riferimento alle direttive europee che alle normative nazionali di settore;

e) le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

8. Il verbale della prima visita di collaudo, oltre a quanto sopra, deve contenere altresì gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo, una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione, i principali estremi dell'appalto.

9. I processi verbali sono firmati dall'organo di collaudo, dal direttore dei lavori e dall'esecutore, nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. Sono inoltre firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

10. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo finale ha comunque luogo decorso il suddetto periodo di garanzia, fatto salvo il perfezionamento degli atti di collaudo dopo l’emissione del conto finale e la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

11. I verbali vengono trasmessi al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite.

12. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo, salvo motivata giustificazione.

13. Acquisiti ed esaminati i documenti di cui all’articolo 172 ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo finale e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.

14. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

15. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo finale, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

16. Se i funzionari incaricati della sorveglianza e della contabilità dei lavori e dell'assistenza giornaliera dei lavori, di cui al comma 14, malgrado l'invito ricevuto non intervengono alla visita o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno ugualmente luogo. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.