Articolo 178 Valutazioni finali dell’organo di collaudo

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dai processi verbali delle visite in corso d’opera e della visita finale con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili; sulla base di quanto rilevato, provvede quindi a formulare le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in relazione alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed a determinare, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia collaudabile;

b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

e) il credito o l’eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore, anche sulla base della relazione riservata di cui all’articolo 143, comma

5.

3. Con apposita relazione riservata, il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.