Articolo 17 Finalità ed articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto indicato all’articolo 23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP di cui all’articolo 14. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto, di regola, in due fasi successive. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere redatto in una unica fase, in base a quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del codice.

2. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 18.