Articolo 18 Documento di fattibilità delle alternative progettuali

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) costituisce la prima fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel caso in cui quest’ultimo sia redatto in due fasi successive. Il DOCFAP è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP, di cui all’articolo 14.

2. Nel DOCFAP si analizzano le possibili soluzioni progettuali alternative indicate nel quadro esigenziale e nel DIP, che possono riguardare: la localizzazione dell’intervento per le opere di nuova costruzione; le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto; l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo in applicazione dell’articolo 23, comma 6, del codice; le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell’intervento, anche in relazione agli interventi su opere preesistenti, nonché per queste ultime, le diverse modalità e tecniche di intervento. Il DOCFAP prende in considerazione ed analizza anche la cosiddetta “opzione zero”, ossia l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse opzioni alternative. Per interventi di adeguamento o ampliamento di opere esistenti, il DOCFAP evidenzia altresì, per ciascuna delle alternative progettuali previste nel quadro esigenziale e nel DIP, gli impatti sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico, nonché sulle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera oggetto di intervento.

3. Qualora il progettista ritenga opportuno analizzare soluzioni progettuali diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel quadro esigenziale e nel DIP, deve, preventivamente, essere autorizzato da parte della stazione appaltante.

4. Il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell’opera o dell’intervento da realizzare e, secondo quanto precisato ai commi 5 e 6, con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed interventi:

a) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e inferiore a quindici milioni di euro; ovvero interventi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano avvalersi della facoltà di cui all’articolo 23, comma 5, terzo periodo, del codice;

b) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore a quindici milioni di

5. Per le opere di cui alla lettera a) del comma 5, il DOCFAP in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’intervento da realizzare, si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) indicazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, sulla base del DIP;

b) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;

c) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di settore, ove pertinente;

d) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, qualora esistenti, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità;

e) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate, qualora esistenti;

f) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale, delle alternative progettuali esaminate, qualora esistenti, con riferimento ai seguenti aspetti:

1) sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche;

2) compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall’intervento, per quanto pertinente;

3) presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, per quanto pertinente;

g) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione;

h) analisi dei presumibili costi, valutati redigendo un computo metrico estimativo di massima mediante l’impiego dei prezzari di cui all’articolo 23 comma 7 del codice, qualora lo sviluppo degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante l’impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;

i) confronto delle alternative progettuali esaminate mediante analisi multicriteri, oppure analisi costi- efficacia, qualora pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.

6. Per le opere di cui al comma 4, lettera b), il DOCFAP si compone della relazione cui al comma 5, con esclusione degli elaborati indicati al comma 5, lettere f) ed i), e dei seguenti elaborati, riferiti alle alternative progettuali esaminate:

a) analisi degli impatti socio-economici, territoriali, ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente articolazione:

1) analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell’ area d’intervento nelle sue diverse componenti ambientali, come desunti da fonti normative disponibili, documentazioni e cartografie anche derivanti da interventi già realizzati ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente sviluppate, ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale, della sicurezza dell’opera da realizzare nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si inseriscono, per quanto pertinente; il livello di approfondimento dell’analisi deve essere in grado di conferire al documento di fattibilità delle alternative progettuali caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi dell’opera;

2) verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono con le aree o opere interessate dall’intervento;

b) analisi costi-benefici effettuata secondo la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di intervento;

c) per gli interventi da realizzarsi ai sensi della parte III, IV e V del codice, analisi della fattibilità finanziaria; nelle considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla stazione appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

7. Il progettista, nelle considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economica, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla stazione appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

8. La stazione appaltante, valutato il DOCFAP, può richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito alla soluzione progettuale proposta ed alle alternative progettuali esaminate. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della stazione appaltante, sentita l’amministrazione committente. In relazione all’esito di tale istruttoria, viene disposta dalla stazione appaltante, secondo le procedure stabilite dal codice, l’elaborazione della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto indicato negli articoli da 19 a 25.