Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento di cui all’articolo 35, comma 6 del codice si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi, nonché delle relative disponibilità finanziarie.