Articolo 215 Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici

art.li 252 e 253, comma 4, d.P.R. n. 207/2010; parte III, punto 5, linee guida ANAC n. 1

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

2. Le stazioni appaltanti affidano gli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del codice, concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecniche di supporto alla progettazione, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte.

3. Le attività tecniche di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

4. Non possono essere oggetto di affidamento le attività di consulenza e di ausilio alla progettazione, concernenti attività accessorie di supporto alla progettazione, che non comportino la firma di elaborati progettuali, quali la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, comma 8, secondo periodo, del codice, l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto dall’articolo 105 del codice.

6. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 24, comma 3, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

7. Ai fini della presente parte si intendono per:

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori;

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle tariffe professionali.