Articolo 217 Requisiti delle società di professionisti

art. 2 d.m. n. 263/2016; art. 255 d.P.R. n. 207/2010

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;

b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.