Articolo 219 Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE

art. 4 e 5 d.m. n. 263/2016; art. 253 e 256 d.P.R. n. 207/2010

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e), del codice i requisiti di cui agli articoli 217 e 218 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

2. Il divieto di cui articolo 48, comma 7, del codice sussiste, altresì, per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 217, comma 1 e dall’articolo 218, comma 3.

3. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

4. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di cui agli articoli 217 e 218, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

5. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria, e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 217 e 218, devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.