Articolo 22 Studio preliminare ambientale e studio di impatto ambientale

1. Lo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere redatto solo nei soli casi in cui si renda necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo studio è redatto con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso, in relazione alla specifica tipologia progettuale, categoria, dimensione e localizzazione dell’intervento, alle sue caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, nonché alle caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui l’intervento stesso è inserito, ha lo scopo di analizzare e valutare, anche in base alle indagini, analisi e verifiche effettuate ai sensi degli articoli 18 e 19 la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

2. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali si sia deciso di attivare il procedimento di VIA sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo studio di fattibilità ambientale è sostituito dallo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del suddetto decreto legislativo, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato VII e comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).