Articolo 230 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

art. 267 d.P.R. n. 207/2010

1. I servizi di cui all’articolo 215 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall’articolo 157, comma 2, primo periodo, del codice, dalla parte I, titolo III, e dal presente articolo.

2. I servizi di cui all’articolo 215 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 225, sia inferiore a 40.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dalla parte I, titolo III, e dal presente articolo.

3. Nell’avviso per l’istituzione di un elenco di operatori economici di cui all’articolo 11 le stazioni appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l’allegato N. Nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, terzo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l’allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 226, comma 2.

5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all’elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato di cui all’articolo 10 le stazioni appaltanti indicano i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5.

7. Gli operatori economici selezionati dall’elenco o tramite l’indagine di mercato sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni