Articolo 237 Anticipazione del prezzo

1. Ai fini del calcolo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del codice, non rilevano le prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata, le prestazioni la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma, le prestazioni il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo e le prestazioni a chiamata.

2. Nei contratti stipulati da centrali di committenza aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, l’anticipazione del prezzo è corrisposta dalla stazione appaltante che effettua l’acquisizione utilizzando tali contratti.