Articolo 24 Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima

1. Il calcolo sommario della spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche delle opere o dei lavori in progetto, i corrispondenti costi parametrici standardizzati dei lavori elaborati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h-bis), del codice. In assenza dei costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima, mediante l’impiego dei prezzari, di cui all’articolo 23, comma 7, del codice.

2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento e alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 9, comma 7, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari, nonché, nel caso di concessione o affidamento a contraente generale, gli oneri di spettanza rispettivamente del concessionario o del contraente generale, nei casi previsti. Il quadro economico indica inoltre, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche da effettuare a livello di progetto definitivo, nonché gli importi per eventuali ulteriori indagini geologiche, idrologiche, idrauliche e archeologiche da effettuare anch’esse a livello di progetto definitivo, qualora risultino necessarie. Tali oneri sono inseriti in uno specifico documento di analisi allegato al quadro economico stesso.

3. Nel caso di affidamento in concessione, di cui alla parte III del codice, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico e finanziario di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione, oltre che della ricognizione ed esplicitazione dei rischi operativi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera zz) del codice da porre in capo al concessionario, dei seguenti elementi:

a) dell’arco temporale prescelto;

b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire l’equilibrio economico e finanziario;

c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni;

d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;

e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.

4. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo quanto stabilito dal codice, nella parte del quadro economico relativa ai lavori deve essere indicato l’importo delle spese di progettazione, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5. Per gli interventi di cui alla parte III e alla parte IV del codice, il piano economico e finanziario di massima deve essere suddiviso in:

a) conto economico;

b) flusso di cassa.