Articolo 257 Generalità

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.

3. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del codice, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero non consentire l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le presenti norme, le stazioni appaltanti possono effettuare le predette attività in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l’obbligo, posto in capo alle singole stazioni appaltanti contraenti in relazione al proprio contratto stipulato in adesione al contratto della centrale, di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità, le centrali di committenza possono, anche mediante interazioni tra i rispettivi responsabili del procedimento in ordine a dati e informazioni rilevanti relative all’esecuzione del contratto, svolgere attività di supervisione e monitoraggio, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell’accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria; ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l’aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria deve essere preceduta dall’approvazione dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.