Articolo 258 Incarico della verifica della conformità

1. La stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare, nei seguenti casi:

a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice;

b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione e dal responsabile del procedimento per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 35 del codice.

3. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 175.