Articolo 266 Certificato di verifica di conformità

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l’indicazione dell’esecutore;

c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;

e) il tempo impiegato per l’effettiva esecuzione delle prestazioni;

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

h) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo, nonché l’eventuale somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

i) la certificazione di verifica di conformità.

2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al responsabile del procedimento. La medesima procedura è seguita anche quando il certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell’esecuzione.