Articolo 268 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità

1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall’esecutore, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 2, del codice, e allo svincolo della cauzione di cui all’articolo 103 del codice prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Nei casi di adesione ai contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di confornità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati anche alla detta centrale di committenza, entro il termine di 15 giorni dall’emissione.