Articolo 32 Calcoli delle strutture e degli impianti

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità ed integrazione con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto.

2. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

3. I calcoli delle strutture che interagiscono con il terreno, quali fondazioni superficiali o profonde, opere di sostegno fuori terra o interrate, devono essere svolti coerentemente con le analisi geotecniche sviluppate per le stesse opere nell’ambito della Relazione geotecnica. Ciò vale in particolare per quelle opere per le quali il dimensionamento è condizionato dalla interazione terreno-struttura dove le azioni esercitate dal terreno dipendono dal comportamento meccanico del volume significativo come pure dalle modalità e dalle sequenze costruttive.

4. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle relative caratteristiche.

5. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione sulle strutture, di cui all’articolo 29, comma 1, lettera e), deve specificare le ipotesi adottate e fornire indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.