Articolo 39 Relazioni specialistiche del progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, prevede le relazioni specialistiche di cui all’articolo 19, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel progetto definitivo, ovvero nel precedente livello progettuale.

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nei precedenti livelli progettuali, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione definitiva e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito dei precedenti livelli progettuali, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’ esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.